Legge Ordinaria n. 88 del 23/02/1967 (Pubblicata nella G.U. del 18 marzo 1967 n. 70)
Adeguamento dell'indennità di alloggio al personale del ruolo degli ufficiali e dei sorveglianti idraulici.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  A  decorrere  dal 1 gennaio 1966 l'indennita' di alloggio, prevista
dall'articolo  3  della  legge  21  dicembre  1955,  n. 1330, per gli
ufficiali  ed i sorveglianti idraulici, e' elevata rispettivamente, a
L.  6000  ed  a  L.  5500  mensili,  e ammogliati o vedovi con prole,
purche' in effettivo servizio nei tronchi di vigilanza o di guardia.
 

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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