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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
A decorrere dal 1 gennaio 1966 l'indennita' di alloggio, prevista
dall'articolo 3 della legge 21 dicembre 1955, n. 1330, per gli
ufficiali ed i sorveglianti idraulici, e' elevata rispettivamente, a
L. 6000 ed a L. 5500 mensili, e ammogliati o vedovi con prole,
purche' in effettivo servizio nei tronchi di vigilanza o di guardia.