Legge Ordinaria n. 895 del 02/10/1967 (Pubblicata nella G.U. del 12 ottobre 1967 n. 255)
Disposizioni per il controllo delle armi.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  Chiunque  senza  licenza  dell'autorita' fabbrica o introduce nello
Stato  o  pone  in vendita o cede a qualsiasi titolo armi da guerra o
tipo  guerra, o parti di esse, atte all'impiego, munizioni da guerra,
esplosivi  di  ogni  genere,  aggressivi  chimici  o  altri  congegni
micidiali,  ovvero ne fa raccolta, e' punito con la reclusione da due
a sei anni e con la multa da lire 200.000 a lire 2.000.000.
  Non  si  applica  la  precedente  disposizione qualora si tratti di
collezione di armi artistiche, rare o antiche.
 

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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