Blia.it![]() | dal 2005 servizi gratuiti, giochi e tanto altro |
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Chiunque senza licenza dell'autorita' fabbrica o introduce nello
Stato o pone in vendita o cede a qualsiasi titolo armi da guerra o
tipo guerra, o parti di esse, atte all'impiego, munizioni da guerra,
esplosivi di ogni genere, aggressivi chimici o altri congegni
micidiali, ovvero ne fa raccolta, e' punito con la reclusione da due
a sei anni e con la multa da lire 200.000 a lire 2.000.000.
Non si applica la precedente disposizione qualora si tratti di
collezione di armi artistiche, rare o antiche.