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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
I quadri: I. - Ruolo normale del Corpo di stato maggiore; III. -
Ruolo normale del Corpo del genio navale, riportati nella tabella n.
2 annessa alla legge 12 novembre 1955, n. 1137, modificata dalla
legge 18 febbraio 1963, n. 165, per quanto concerne rispettivamente
gli ufficiali ammiragli e gli ufficiali generali del genio navale
sono sostituiti da quelli riportati nell'allegato alla presente
legge.