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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Articolo unico.
I piloti che siano in possesso del brevetto di pilota militare con
almeno 1.800 ore di volo, nonche' i piloti che abbiano esercitato per
almeno tre anni le funzioni di copilota su linea aerea regolare
possono essere ammessi a partecipare agli esami per il conseguimento
del brevetto di ufficiale di rotta di 2a classe, anche se sprovvisti
del titolo di studio richiesto dalle disposizioni vigenti, purche'
presentino domanda antro due anni dalla data di entrata in vigore
della presente legge.
Il Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile - Ispettorato
generale dell'aviazione civile, puo' altresi' autorizzare le imprese
assuntrici di trasporto aereo ad impiegare, con le mansioni di
comandanti, piloti che, anche se sprovvisti del titolo di studio
richiesto dalle norme in vigore, abbiano conseguito il titolo
professionale ai sensi del precedente comma.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 6 ottobre 1967
SARAGAT
MORO - SCALFARO -
TREMELLONI
Visto, il Guardasigilli: REALE