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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Articolo unico.
All'articolo 2 della legge 20 ottobre 1960, n. 1265, la lettera e)
e' sostituita dalla seguente:
"e) alla concessione di indennita' di buonuscita ai militari che
cessano definitivamente dal servizio nel Corpo. Nel caso di morte del
militare in attivita' di servizio l'indennita' e' corrisposta ai
seguenti superstiti in ordine di preferenza:
1) alla vedova, purche' non sia intervenuta sentenza definitiva
di separazione pronunciata per sua colpa o per colpa di entrambi i
coniugi. Qualora oltre alla vedova vi siano figli da precedente
matrimonio del militare e' attribuita a questi ultimi una quota
dell'indennita' pari ad un terzo o alla meta', a seconda che esistano
o non esistano figli nati dal secondo matrimonio;
2) ai figli legittimi, legittimati, adottivi e naturali
riconosciuti, in parti uguali;
3) ai genitori;
4) ai fratelli minorenni o inabili al lavoro e nullatenenti, in
parti uguali.
In mancanza di superstiti aventi diritto, l'indennita' di
buonuscita e' devoluta all'Ente nazionale di assistenza per gli
orfani dei militari della Guardia di finanza".
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 6 ottobre 1967
SARAGAT
MORO - PRETI
Visto, il Guardasigilli: REALE