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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Il ruolo organico del personale della magistratura militare - di
cui alla tabella C) annessa al regio decreto-legge 26 gennaio 1931,
n. 122, convertito nella legge 18 giugno 1931, n. 919 - quale risulta
aumentato per effetto dell'articolo 2 del regio decreto-legge 7
agosto 1938, n. 1301, convertito nella legge 22 dicembre 1938, n.
2204, nonche' del regio decreto 4 dicembre 1939, n. 3095, e della
legge 14 giugno 1940, n. 863 (tabella B), e' sostituito da quello
risultante dalla tabella allegata alla presente legge.
I posti di sostituto procuratore militare o giudice Istruttore di
terza, seconda e prima classe e quelli di vice procuratore militare o
giudice relatore sono resi cumulativi in un unico organico.