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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Le Amministrazioni ospedaliere, le cliniche e gli istituti
universitari, gli enti pubblici e gli altri istituti riconosciuti a
norma di legge che hanno alle dipendenze personale per l'impiego
delle apparecchiature radiologiche, devono istituire, qualora manchi,
entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, un ruolo
organico di tecnici di radiologia medica.