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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Sono devoluti alla competenza dei rettori delle Universita' e dei
direttori degli Istituti di istruzione universitaria, oltre ai
provvedimenti indicati dal decreto del Presidente della Repubblica 30
giugno 1955, n. 766, anche quelli relativi al conferimento degli
incarichi nei confronti del personale universitario di cui agli
articoli 1 e 2 del citato decreto del Presidente della Repubblica 30
giugno 1955, n. 766, e del personale di cui all'articolo 1 - lettere
b), 1) e g) - e all'articolo 44 - lettere a) e b) - della legge 3
novembre 1961, n. 1255.
Il conferimento degli incarichi al personale universitario di cui
al comma precedente, da adottarsi con decreto rettorale, resta
subordinato alle condizioni ed ai limiti previsti, rispettivamente,
dall'articolo 13 della legge 18 marzo 1958, n. 349, dagli articoli
22-bis e 26-bis, sub articolo 1, della legge 24 giugno 1950, n. 465,
e dagli articoli 13 e 50 della legge 3 novembre 1961, n. 1255.