Legge Ordinaria n. 949 del 06/10/1967 (Pubblicata nella G.U. del 27 ottobre 1967 n. 269)
Integrazioni e modificazioni alla legge 18 agosto 1962, n. 1357, sul riordinamento dell'Ente nazionale di assistenza e previdenza dei veterinari (ENPAV).
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  L'articolo  10  della  legge 18 agosto 1962, n. 1357, e' sostituito
dal seguente:
  "Spetta al Consiglio di amministrazione:
    a)  eleggere, fra i consiglieri rappresentanti degli iscritti, un
membro del Comitato esecutivo;
    b)  nominare, su proposta del presidente, il direttore dell'Ente,
con  le  modalita'  stabilite  dal regolamento di cui alla successiva
lettera f);
    c)  predisporre  il regolamento delle prestazioni previdenziali e
assistenziali,   secondo   le  direttive  impartite  dalla  assemblea
nazionale,  nonche'  deliberare sulle modifiche al regolamento che si
rendono necessarie, anche in relazione alle risultanze della gestione
e del bilancio tecnico;
    d)  predisporre  il  programma  di massima per l'attuazione degli
scopi   dell'Ente,   da  sottoporre  all'approvazione  dell'assemblea
nazionale;
    e) deliberare il regolamento sul funzionamento dell'Ente;
    f)   deliberare   sul  regolamento  organico  e  sul  trattamento
giuridico ed economico del personale;
    g)  deliberare in via definitiva sui ricorsi degli iscritti o dei
loro  aventi  causa  contro  le  decisioni  del Comitato esecutivo in
materia di previdenza e di assistenza;
    h)  approvare  il  conto  consuntivo  ed  il  bilancio preventivo
predisposti dal Comitato esecutivo;
    i) stabilire i criteri direttivi riguardanti gli investimenti dei
capitali e delle riserve da effettuare mediante acquisto, alienazione
e  permuta  di beni mobili e immobili, di titoli di Stato o garantiti
dallo  Stato,  di  cartelle  fondiarie  e  titoli equiparati, nonche'
mediante la stipulazione di mutui fruttiferi garantiti da ipoteche di
primo  grado. Gli investimenti devono avvenire in modo da tener conto
della necessaria liquidita' del patrimonio dell'Ente per la copertura
degli impegni finanziari a breve e media scadenza;
    l)  provvedere  a  quanto  altro  occorre  per  la buona gestione
dell'Ente;
    m)  esercitare tutte le altre attribuzioni demandate al Consiglio
di amministrazione da leggi, decreti e regolamenti.
  I  provvedimenti  di  cui  alle  lettere  b)  ed f) sono sottoposti
all'approvazione  del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale,
il  quale,  per  quello  previsto  dalla  lettera  f), vi provvede di
concerto con il Ministro per il tesoro".
 

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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