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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Per la violazione delle norme di polizia forestale contenute nei
regolamenti di cui all'articolo 10 del regio decreto 30 dicembre
1923, n. 3267, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di
una somma minima di lire 500 e massima di lire 800, e con un minimo
in ogni caso di lire 2000, per:
a) ogni pianta o ceppaia sradicata e per ogni pianta potata in
violazione ai suddetti regolamenti;
b) ogni pianta, ramo o cimale destinato ad "albero di Natale"
trasportato o commerciato senza il permesso o contrassegno
regolamentare;
c) ogni pianta non tagliata o ceppaia non estratta in violazione
alle norme dei regolamenti concernenti i boschi affetti da malattie;
d) ogni pianta o ceppaia di castagno non tagliata o riceppata in
violazione alle norme dei regolamenti relative alla lotta
antiparassitaria;
e) ogni capo di bestiame immesso in violazione ai divieti di
pascolo stabiliti dai regolamenti medesimi.
Qualora si tratti di bestiame ovino il limite minimo della
sanzione di cui al primo comma e' ridotto a lire 200 e il limite
massimo a lire 400;
f) la mancata denuncia per inosservanza delle norme concernenti i
terreni arbustati e cespugliati.