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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Articolo unico
L'articolo 6 della legge 14 novembre 1962, n. 1610, e' sostituito
dal seguente:
"Le disposizioni della presente legge si applicano ai procedimenti
iniziati nei dieci anni dalla sua entrata in vigore".
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 9 ottobre 1967
SARAGAT
MORO - REALE -
RESTIVO - PRETI
Visto, il Guardasigilli: REALE