Legge Ordinaria n. 952 del 09/10/1967 (Pubblicata nella G.U. del 27 ottobre 1967 n. 269)
Proroga delle provvidenze per la regolarizzazione del titolo di proprietà in favore della proprietà rurale.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                           Articolo unico

  L'articolo  6  della legge 14 novembre 1962, n. 1610, e' sostituito
dal seguente:
  "Le  disposizioni della presente legge si applicano ai procedimenti
iniziati nei dieci anni dalla sua entrata in vigore".

  La  presente  legge,  munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella  Raccolta  ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.

  Data a Roma, addi' 9 ottobre 1967

                               SARAGAT

                                                       MORO - REALE -
                                                      RESTIVO - PRETI

Visto, il Guardasigilli: REALE
 

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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