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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Il debito dello Stato verso la Cassa depositi e prestiti, derivante
dalla convenzione stipulata il 26 maggio 1949 tra la stessa, il
Ministero del tesoro e l'Istituto mobiliare italiano quale gestore ex
legge del FIM, e' regolato mediante compensazione in conto degli
utili dello esercizio 1967. Art. 2.
L'incremento degli utili conseguente alla operazione di cui al
precedente articolo e' devoluto dalla Cassa depositi e prestiti
interamente allo Stato.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 29 settembre 1967
Per il Presidente della Repubblica
Il Presidente del Senato
MERZAGORA
MORO - COLOMBO - BO
Visto, il Guardasigilli: REALE