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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Gli indennizzi o i contributi di cui al primo comma dell'articolo 1
della legge 27 dicembre 1953, n. 968, sono concessi altresi' alle
societa', tuttora operanti in Italia, che al momento del danno ed a
quello della presentazione della denuncia, erano costituite con
capitale italiano in misura non inferiore al 50 per cento.