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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
A decorrere dall'esercizio finanziario 1967 il contributo annuo
dello Stato a favore dell'Ente parco nazionale Gran Paradiso, di cui
alla legge 26 febbraio 1964, n. 119, e' elevato da lire 60 milioni a
lire 112 milioni.
A decorrere dallo stesso esercizio finanziario, sono elevati a lire
48 milioni i contributi a carico, rispettivamente, della Regione Val
d'Aosta e della provincia di Torino, di cui alla citata legge 26
febbraio 1964, n. 119.