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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge;
Art. 1.
(Atti diretti a commettere genocidio)
Chiunque, al fine di distruggere in tutto o in parte un gruppo
nazionale, etnico, razziale o religioso come tale, commette atti
diretti a cagionare lesioni personali gravi a persone appartenenti al
gruppo, e' punito con la reclusione da dieci a diciotto anni.
Chiunque, al fine di distruggere in tutto o in parte un gruppo
nazionale, etnico, razziale o religioso come tale, commette atti
diretti a cagionare la morte o lesioni personali gravissime a persone
appartenenti al gruppo, e' punito con la reclusione da ventiquattro a
trenta anni. La stessa pena si applica a chi, allo stesso fine,
sottopone persone appartenenti al gruppo a condizioni di vita tali da
determinare la distruzione fisica, totale o parziale del gruppo
stesso.