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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Per la costruzione, il completamento e l'adattamento degli edifici
destinati ad istituti di prevenzione e pena e' autorizzata la spesa
di lire 7 miliardi.
La somma di cui al precedente comma sara' iscritta nello stato di
previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici in ragione
di lire un miliardo nell'esercizio 1967 e di lire due miliardi per
ciascuno degli esercizi 1968, 1969 e 1970.