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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Articolo unico.
All'articolo 2 della legge 18 dicembre 1961, n. 1335, e' aggiunto
il seguente comma:
"Il personale dell'Amministrazione delle tasse e imposte indirette
sugli affari, inquadrato a norma del precedente comma, nel ruolo
della carriera di concetto dei cassieri degli Uffici del registro, in
applicazione dell'articolo 6 della legge 15 maggio 1954, n. 270,
conserva, agli effetti della progressione di carriera, per intero,
entro il limite massimo di quattro anni, l'anzianita' di servizio
posseduta nel ruolo di provenienza. L'inquadramento decorre dalla
data di entrata in vigore della presente legge".
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 17 ottobre 1967
SARAGAT
MORO - PRETI - COLOMBO
Visto, il Guardasigilli: REALE