Blia.it![]() | dal 2005 servizi gratuiti, giochi e tanto altro |
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Articolo unico.
Con speciale regolamento deliberato dal Consiglio di
amministrazione degli Istituti fisioterapici ospitalieri di Roma e
approvato dalla Commissione di tutela di cui alla legge 25 febbraio
1965, n. 125, fermi restando i poteri di vigilanza da parte del
Ministero della sanita', sono stabilite la pianta organica e le
tabelle paga del personale amministrativo, sanitario, tecnico, di
assistenza immediata ed ausiliario per ciascuno dei predetti
Istituti.
Il trattamento economico e normativo di detto personale dovra'
essere pari a quello stabilito nei regolamenti per il personale
dipendente dagli Ospedali riuniti di Roma.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 9 ottobre 1967
SARAGAT
MORO - TAVIANI - MARIOTTI
- COLOMBO
Visto, il Guardasigilli: REALE