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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Il secondo comma dell'articolo 1 della legge 5 dicembre 1964, n.
1269, e' sostituito dai seguenti:
"A partire dal 1 gennaio 1966, l'Ente nazionale per l'energia
elettrica (ENEL) e' assoggettato all'imposta sui redditi di ricchezza
mobile e all'imposta sulle societa'.
A partire dalla stessa data, in sostituzione dell'imposta comunale
sulle industrie, i commerci le arti e le professioni e relativa
addizionale provinciale, dell'imposta camerale e del contributo
speciale di cura, l'Ente suddetto dovra' corrispondere, senza diritto
a rivalsa, una addizionale all'imposta erariale di consumo
sull'energia elettrica nella percentuale del 28,50 per cento per
l'anno 1966 e del 13,50 per cento dal 1 gennaio 1967.
Per ciascuno degli anni dal 1968 al 1971, l'Ente dovra'
corrispondere a titolo di addizionale, di cui al comma precedente,
una somma pari al gettito realizzato, per il medesimo titolo,
nell'anno 1967".