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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Ai congiunti dei militari caduti vittime di azioni terroristiche o
criminose o deceduti in conseguenza delle ferite o lesioni riportate
in dette azioni, nonche' ai congiunti dei militari caduti per causa
di servizio o deceduti per infermita' contratta o aggravata per causa
di servizio, e' attribuita la pensione privilegiata ordinaria nella
misura e alle condizioni previste dalle disposizioni in materia di
pensioni di guerra.
E' data facolta' agli aventi causa di optare per l'eventuale
trattamento piu' favorevole derivante da altre leggi.
Le suddette disposizioni si applicano anche ai congiunti dei
dipendenti civili dello Stato deceduti in servizio nelle circostanze
di cui al primo comma.
Le pensioni di cui ai precedenti commi sono liquidate
dall'Amministrazione alla quale apparteneva il militare o il
dipendente civile.