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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Il termine previsto dall'ultimo comma dell'articolo 9 della legge 8
dicembre 1956, n. 1378, per la presentazione delle domande per il
conseguimento dell'abilitazione definitiva per l'esercizio delle
professioni, prorogato con legge 15 aprile 1965, n. 448, e'
ulteriormente prorogato al 31 luglio 1968.
Alla stessa data e' prorogato il termine previsto dall'articolo 3
della legge 15 aprile 1965, n. 448, per la concessione
dell'abilitazione definitiva a coloro che siano in possesso del
certificato di abilitazione provvisoria all'esercizio della
professione di perito forestale e di abilitazione provvisoria nelle
discipline statistiche.