Blia.it![]() | dal 2005 servizi gratuiti, giochi e tanto altro |
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Il lavoro dei fanciulli e degli adolescenti, alle dipendenze di
datori di lavoro, e' disciplinato dalle norme della presente legge.
Per "fanciulli" si intendono i minori che non hanno compiuto i 15
anni.
Per "adolescenti" si intendono i minori di eta' compresa tra i 15 e
i 18 anni compiuti.