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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Ai medici dipendenti dagli enti che gestiscono forme obbligatorie
di assicurazione sociale e dall'Ente nazionale per la prevenzione
degli infortuni e' dovuta un'indennita' medica connessa alla
peculiarita' ed al rischio delle loro funzioni.