Blia.it![]() | dal 2005 servizi gratuiti, giochi e tanto altro |
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Il contributo annuo dello Stato per il funzionamento dell'Unione
nazionale mutilati per servizio, previsto dall'articolo 1 della legge
16 luglio 1962, n. 1099, nella misura di lire 50.000.000, e' elevato,
a partire dall'anno finanziario 1968, a lire 100.000.000.