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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Il secondo comma dell'articolo 6 della legge 28 luglio 1967, n.
641, e' sostituito dal seguente:
"Fanno parte del comitato centrale per la discussione dei problemi
attinenti al rispettivo territorio, oltre al sovrintendente
scolastico, l'assessore alla pubblica istruzione della Regione, ove
costituita, o, in mancanza, un rappresentante del comitato regionale
di cui al successivo articolo 8; per la regione Trentino-Alto Adige,
per la discussione dei problemi di rispettiva competenza, in luogo
dell'assessore regionale, fanno parte del comitato gli assessori alla
pubblica istruzione delle province di Trento e Bolzano".