Legge Ordinaria n. 107 del 17/02/1968 (Pubblicata nella G.U. del 6 marzo 1968 n. 61)
Modifiche ed integrazioni alla legge 8 giugno 1962, n. 604, sullo stato giuridico e l'ordinamento della carriera dei segretari comunali e provinciali.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

              Promozione a segretario capo di 2ª classe

  Le  promozioni  a  segretario  capo di 2ª classe sono conferite con
decreto   del   prefetto  su  parere  del  consiglio  provinciale  di
amministrazione,  per  anzianita'  congiunta  al merito, ai segretari
comunali  di  la  classe  che  abbiano compiuto otto anni di servizio
effettivo di ruolo nelle qualifiche di segretario comunale di 2ª e di
1ª classe ed abbiano riportato, nell'ultimo quinquennio, per tre anni
il  giudizio  complessivo di "ottimo" e per gli altri due anni almeno
quello di "distinto".
  Gli  articoli  18  e  56  della  legge  8 giugno 1962, n. 604, sono
abrogati.
 

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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