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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Promozione a segretario capo di 2ª classe
Le promozioni a segretario capo di 2ª classe sono conferite con
decreto del prefetto su parere del consiglio provinciale di
amministrazione, per anzianita' congiunta al merito, ai segretari
comunali di la classe che abbiano compiuto otto anni di servizio
effettivo di ruolo nelle qualifiche di segretario comunale di 2ª e di
1ª classe ed abbiano riportato, nell'ultimo quinquennio, per tre anni
il giudizio complessivo di "ottimo" e per gli altri due anni almeno
quello di "distinto".
Gli articoli 18 e 56 della legge 8 giugno 1962, n. 604, sono
abrogati.