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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Il Presidente della Repubblica e' delegato a concedere amnistia per
i seguenti reati, se commessi, anche con finalita' politiche, a causa
ed in occasione di agitazioni e manifestazioni studentesche e
sindacali:
a) reati punibili con pena detentiva non superiore nel massimo a
cinque anni di reclusione, ovvero con pena pecuniaria sola o
congiunta a detta pena;
b) reati preveduti dagli articoli 338 - limitatamente a violenza
o minaccia ad un Corpo amministrativo -, 419 - limitatamente al reato
di devastazione - e 423 del codice penale;
c) reati di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 22 gennaio
1948, n. 66;
d) reati di cui alla legge 8 febbraio 1948, n. 47;
e) delitto di cui all'articolo 4 della legge 2 ottobre 1967, n.
895.