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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Il fondo fisso annuo a carico dello Stato destinato al
funzionamento e all'incremento dell'Istituto centrale del restauro
stabilito in lire 5.000.000 dalla legge 27 gennaio 1959, n. 37, e'
elevato a lire 25.000.000, a decorrere dall'anno finanziario 1968.