Legge Ordinaria n. 115 del 22/02/1968 (Pubblicata nella G.U. del 7 marzo 1968 n. 62)
Norme integrative ed aumento degli stanziamenti per la concessione delle provvidenze previste dalla legge 13 febbraio 1952, n. 50, e successive modificazioni, a favore delle imprese industriali, commerciali ed artigiane danneggiate o distrutte a seguito di pubbliche calamità.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  Il  fondo delle anticipazioni dello Stato, previsto dal primo comma
dell'articolo  1 della legge 2 marzo 1963, n. 265, per l'applicazione
dell'articolo   3  del  decreto-legge  15  dicembre  1951,  n.  1334,
convertito, con modificazioni, nella legge 13 febbraio 1952, n. 50, a
favore delle imprese danneggiate da pubbliche calamita' e' elevato da
lire 10.300 milioni a lire 11.000 milioni.
  Il  limite di spesa di lire 4.900 milioni, previsto dal primo comma
dell'articolo 6 della legge 6 aprile 1965, n. 351, per l'applicazione
delle provvidenze di cui all'articolo 5 del decreto-legge 15 dicembre
1951, n. 1334, convertito, con modificazioni, nella legge 12 febbraio
1952, n. 50, e' elevato a lire 6.050 milioni.
  Il  limite di spesa di lire 2.330 milioni, previsto dal terzo comma
dell'articolo  1 della legge 2 marzo 1963, n. 265, per la concessione
delle   provvidenze   contemplate   nell'articolo  7-bis  del  citato
decreto-legge   15   dicembre   1951,   n.   1334,   convertito,  con
modificazioni, nella legge 13 febbraio 1952, n. 50, e' elevato a lire
2.730 milioni.
  La  maggiore  spesa  prevista dal primo comma del presente articolo
sara'  iscritta  nello  stato di previsione della spesa del Ministero
del tesoro per l'anno 1968;
  quella  di  cui  al  secondo  comma nello stato di previsione della
spesa  dello  stesso  Ministero,  in  ragione  di lire 1 miliardo per
l'anno  finanziario  1967 e di lire 150 milioni per l'anno 1968; e la
spesa   prevista   dal   terzo   comma   in   quello   del  Ministero
dell'industria,  del commercio e dell'artigianato, in ragione di lire
250 milioni per l'anno 1967 e di lire 150 milioni per l'anno 1968.
 

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