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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Le denominazioni "sciroppo di mandorla" o "sciroppo di latte di
mandorla" sono riservate al prodotto ottenuto dalla emulsione acquosa
ricavata dalle mandorle dolci sbucciate e triturate con aggiunta di
saccarosio e avente un residuo ottico non inferiore al 65 per cento.
Per ogni chilogrammo di sciroppo, debbono essere impiegati non meno
di cento grammi di mandorle sbucciate, nelle quali le mandorle amare
possono essere presenti in misura non superiore al 5 per cento.