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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
E' vietato costruire o importare a scopo di commercio nel
territorio nazionale, usare o esercitare, a qualsiasi titolo,
apparati o impianti elettrici, radioelettrici o linee di trasmissione
di energia elettrica non rispondenti alle norme stabilite per la
prevenzione e per la eliminazione dei disturbi alle radiotrasmissioni
ed alle radioricezioni.
All'emanazione di dette norme si provvede con decreto del
Presidente della Repubblica, su deliberazione del Consiglio dei
Ministri, previo parere del Consiglio di Stato su proposta del
Ministro per le poste e le telecomunicazioni, di concerto con i
ministri per i lavori pubblici, per l'industria, il commercio e
l'artigianato, per i trasporti, per l'interno e per la difesa.
Nelle norme di cui al primo comma verra' determinato il metodo da
seguire per l'accertamento della rispondenza, nonche', eventualmente,
per l'apposizione di un contrassegno che la certifichi.
L'immissione in commercio e l'importazione a scopo di commercio
sono subordinate alla certificazione di rispondenza, rilasciata dal
Ministero delle poste e delle telecomunicazioni.