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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Il fondo della sezione autonoma per il credito teatrale, istituita
presso la Banca nazionale del lavoro con l'articolo 41 della legge 14
agosto 1967, n. 800 e' elevato a lire 800.000.000, mediante
conferimento di lire 350.000.000 da parte dello Stato e di lire
50.000.000 da parte della Banca nazionale del lavoro.