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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Articolo unico.
La lettera a) dell'articolo 20 della legge 21 novembre 1955, n.
1108, agli effetti di una piu' precisa e chiara interpretazione, e'
sostituita dalla seguente:
"a) al personale che dall'Amministrazione delle ferrovie dello
Stato e dall'Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei
trasporti in concessione abbia fatto o faccia passaggio ad altre
amministrazioni dello Stato, nonche' alle rispettive famiglie.
Il trattamento stabilito nella lettera precedente, e' ammesso se il
personale ha prestato servizio nell'amministrazione di origine per un
periodo minimo di 10 anni".
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 17 febbraio 1968
SARAGAT
MORO - COLOMBO - SCALFARO
Visto, il Guardasigilli:
REALE