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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
La quota del fondo di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 20
febbraio 1948, n. 62, destinata alle manifestazioni teatrali di
prosa, e' aumentata - per l'esercizio finanziario 1968 - della somma
di lire 400.000.000.
La somma di cui al precedente comma potra' essere utilizzata anche
per erogazioni a favore di iniziative intese alla maggiore diffusione
ed incremento del teatro drammatico e della cultura teatrale,
promosse od organizzate da enti pubblici, istituti universitari,
comitati ed associazioni culturali e di categoria.