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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Per l'esercizio delle ferrovie Schio-Rocchette-Asiago e
Thiene-Rocchette-Arsiero il limite massimo di sovvenzione stabilito
in lire 600.000 a chilometro dall'articolo 2 della legge 2 agosto
1952, n. 1221, e' elevato a lire 1.578.100 a chilometro per il
periodo dal 1 luglio 1952 al 31 dicembre 1963, e, cioe', sino alla
data di attuazione del piano di trasformazione in autoservizi delle
ferrovie medesime in conformita' del voto 31 ottobre 1963, numero
269/ A, espresso dalla commissione istituita a norma della legge 2
agosto 1952, n. 1221.