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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Articolo unico.
Nel piano finanziario da formularsi per la revisione delle
sovvenzioni ordinarie di esercizio della "Societa' ferrovie
complementari della Sardegna" e della "Societa' strade ferrate
sarde", a norma dell'articolo 8 della legge 2 agosto 1952, n. 1221,
dell'articolo 2 del regio decreto-legge 14 ottobre 1932, n. 1496,
possono essere incluse le quote di ammortamento ed interessi relative
alla spesa per lavori e provviste che, comunque, restano a carico
della societa' concessionaria in quanto non coperte da contributi
statali e dalle quote di sovvenzione destinate al servizio di
ammortamento ed interessi di spesa, nonche' alla spesa per lavori e
provviste che si rendano necessarie in conseguenza di nuove
organizzazioni dei servizi debitamente approvate dal Ministero dei
trasporti e dell'aviazione civile.
Possono altresi' essere incluse nei piani finanziari, oltre che le
autolinee sostitutive dei servizi ferroviari, le autolinee
integrative formanti con le prime, a giudizio del Ministero dei
trasporti e dell'aviazione civile, organico raggruppamento nelle zone
di originaria influenza delle ferrovie.
Le quote della sovvenzione di esercizio attribuite ai lavori e alle
provviste di cui sopra possono essere messe a disposizione per
operazioni finanziarie ai sensi dello articolo 35 e seguenti del
testo unico 9 maggio 1912, n. 1447.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 17 febbraio 1968
SARAGAT
MORO - SCALFARO - COLOMBO
Visto, il Guardasigilli:
REALE