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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
L'impianto e l'esercizio dei binari di raccordo e degli
allacciamenti diramantisi da impianti delle ferrovie dello Stato,
anche se interessano terreni di proprieta' di terzi, sono
autorizzati, previo parere dell'ente locale per quanto riguarda la
destinazione urbanistica dei terreni, dall'Azienda autonoma delle
ferrovie dello Stato, siano o meno detti raccordi esercitati
direttamente dall'azienda medesima.