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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Ferme restando le norme relative alle distanze risultanti dal
codice civile e dai regolamenti locali, le proprieta' laterali alle
strade ferrate pubbliche sono soggette a tutti i pesi e servitu' di
cui agli articoli da 55 a 79 della legge sulle opere pubbliche 20
marzo 1865, n. 2248, allegato F, ed alle altre maggiori servitu' di
cui al titolo V della legge stessa, con le modificazioni di cui agli
articoli seguenti.