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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Il Presidente della Repubblica e' autorizzato ad accettare gli
emendamenti alla Convenzione internazionale per la salvaguardia della
vita umana in mare del 17 giugno 1960, adottati a Londra il 30
novembre 1966.