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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Le opere per la salvaguardia del carattere artistico e storico
della citta' di Urbino e quelle di risanamento civico e di interesse
turistico sono eseguite a norma della presente legge: a totale carico
dello Stato, a carico del comune mediante erogazione di un contributo
dello Stato, a carico dei privati mediante erogazione di un
contributo dello Stato.