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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Per l'attuazione delle iniziative e degli interventi sottoindicati
e' autorizzata la spesa complessiva di lire 30 miliardi, di cui lire
16 miliardi per l'anno finanziario 1967 e lire 14 miliardi per l'anno
finanziario 1968, cosi' ripartita:
a) lire 4.000 milioni, di cui lire 2.000 milioni per l'anno
finanziario 1967 e lire 2.000 milioni per l'anno finanziario 1968,
per la concessione di anticipazioni agli istituti di credito agrario
di miglioramento per gli scopi di cui all'articolo 2 della legge 25
luglio 1952, n. 991;
b) lire 12.800 milioni, di cui lire 6.800 milioni per l'anno
finanziario 1967 e lire 6.000 milioni per l'anno finanziario 1968,
per la concessione dei contributi per opere di miglioramento
fondiario di cui all'articolo 3 della citata legge;
c) lire 550 milioni di cui lire 250 milioni per l'anno
finanziario 1967 e lire 300 milioni per l'anno finanziario 1968, per
la concessione degli studi di cui all'articolo 5 della citata legge;
d) lire 7.000 milioni, di cui lire 4.000 milioni per l'anno
finanziario 1967 e lire 3.000 milioni per l'anno finanziario 1968,
per l'esecuzione delle opere pubbliche di bonifica montana di cui
all'articolo 19 della citata legge, limitatamente a quelle previste
dall'articolo 2, lettere b), d), e), f), g) ed h) del regio decreto
13 febbraio 1933, n. 215 e delle opere previste dalla lettera e)
dell'articolo 24 della legge 27 ottobre 1966, n. 910;
e) lire 2.000 milioni, di cui 1.000 milioni per l'anno
finanziario 1967 e lire 1.000 milioni per l'anno finanziario 1968, da
assegnare all'Azienda di Stato per le foreste demaniali, per gli
scopi di cui agli articoli 6 e 7 della legge 25 luglio 1952, n. 991,
nonche' all'articolo 2 della legge 18 agosto 1962, n. 1360;
f) lire 3.250 milioni, di cui lire 1.700 milioni per l'anno
finanziario 1967 e lire 1.550 milioni per l'anno finanziario 1968,
per l'esecuzione delle opere pubbliche di bonifica montana di cui
all'articolo 19 della legge 25 luglio 1952, n. 991, limitatamente a
quelle previste dall'articolo 2, lettere a) e c) del regio decreto 13
febbraio 1933, n. 215;
g) lire 400 milioni, di cui lire 250 milioni per l'anno
finanziario 1967 e lire 150 milioni per l'anno finanziario 1968, per
le spese di carattere generale derivanti dalla applicazione della
presente legge.