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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Assistenza ospedaliera pubblica
L'assistenza ospedaliera pubblica e' svolta a favore di tutti i
cittadini italiani e stranieri esclusivamente dagli enti ospedalieri.
L'assistenza ospedaliera e' anche svolta secondo quanto previsto
dalle disposizioni che li riguardano dagli ospedali psichiatrici e
dagli altri istituti di cura per le malattie mentali, dagli istituti
di ricovero e cura riconosciuti a carattere scientifico con decreto
del Ministro per la sanita' di concerto con il Ministro per la
pubblica istruzione, nonche' dalle case di cura private, previste dal
titolo VII della presente legge. Per gli istituti riconosciuti a
carattere scientifico si applicano, per la parte assistenziale, le
norme della presente legge.
Inoltre l'assistenza ospedaliera e' svolta dalle cliniche e dagli
istituti universitari di ricovero e cura, per i quali, fermo restando
quanto previsto per gli stessi dalle disposizioni particolari, si
applicano, limitatamente allo esercizio dell'attivita' assistenziale,
le norme della presente legge.
Inoltre, le fondazioni e le associazioni disciplinate dagli
articoli 12 e seguenti del codice civile che provvedono
istituzionalmente al ricovero ed alla cura degli infermi, ove
posseggano i requisiti prescritti dalla legge, possono ottenere, a
domanda, il riconoscimento come enti pubblici ospedalieri.
Salva la vigilanza tecnico-sanitaria spettante al Ministero della
sanita', nulla e' innovato alle disposizioni vigenti per quanto
concerne il regime giuridico-amministrativo degli istituti ed enti
ecclesiastici civilmente riconosciuti che esercitano l'assistenza
ospedaliera.
Gli istituti e gli enti di cui al quinto comma, ove posseggano i
requisiti prescritti dalla presente legge, possono ottenere, a
domanda, che i loro ospedali siano classificati in una delle
categorie di cui agli articoli 20 e seguenti anche ai fini
dell'applicazione delle disposizioni contenute nel titolo IV della
presente legge.