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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Articolo unico.
L'anzianita' minima nella qualifica iniziale prevista dalle norme
permanenti e transitorie del vigente ordinamento delle carriere
dell'INAM per ottenere la promozione alla qualifica superiore e'
ridotta, nei confronti dei dipendenti di detto istituto, vincitori
dei concorsi interni indetti con deliberazione consiliare 10 gennaio
1964, di un periodo di tempo pari a mesi 5 per le categorie
direttiva, esecutiva e del personale ausiliario, e, per la categoria
di concetto, a mesi 13, 11, 9 e 8, rispettivamente, per il ruolo di
segreteria, di ragioneria, dei geometri e del ruolo dei disegnatori
ed assistenti sociali.
Gli effetti economici derivanti dai benefici di carriera di cui al
precedente comma, non possono decorrere, comunque, da data anteriore
al 10 marzo 1966.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 1 marzo 1968
SARAGAT
MORO - BOSCO - COLOMBO
Visto, il Guardasigilli: REALE