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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Con effetto dal 1 ottobre 1967 ai magistrati ordinari, ai
magistrati del Consiglio di Stato, della Corte dei conti, della
giustizia militare e agli avvocati e procuratori dello Stato e'
attribuita un'indennita' mensile, non pensionabile, nella misura di
lire 40.000.