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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
I termini di cui alla legge 16 aprile 1962, n. 186, per
l'adeguamento dell'attrezzatura dei panifici ai requisiti richiesti
dall'articolo 3 della legge 31 luglio 1956, n. 1002, sono
ulteriormente prorogati come segue:
al 31 dicembre 1967, per i panifici situati in comuni con
popolazione superiore a 20.000 abitanti;
al 31 dicembre 1968, per i panifici situati in comuni con
popolazione da 5.001 a 20.000 abitanti;
al 31 dicembre 1969, per i panifici situati in comuni con
popolazione da 2.001 a 5.000 abitanti;
al 31 dicembre 1970, per i panifici situati in comuni con
popolazione inferiore a 2.001 abitanti.