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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Il primo comma dell'articolo 162 del testo unico per la finanza
locale approvato con regio decreto 14 settembre 1931, n. 1175, e
successive modificazioni, e' sostituito dal seguente:
"L'imposta sulle industrie, i commerci, le arti e le professioni e'
applicata al reddito assoggettato all'imposta di ricchezza mobile,
con aliquota che puo' giungere fino al limite del 3,25 per cento se
trattasi di redditi di categoria B e de 260 per cento se trattasi di
categoria C-1, fermo sempre, tra l'una e l'altra aliquota, il
rapporto indicato".