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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Articolo unico.
La disposizione di cui all'articolo 16 della legge 18 maggio 1967,
n. 318, si applica, ai soli fini del riconoscimento della condizione
di orfano di cui all'articolo 1 della legge 13 marzo 1958, n. 365,
anche in favore di coloro che all'atto della morte del genitore, pur
avendo conseguito il 21° anno di eta', si trovavano a carico del
genitore medesimo.
Ai fini dell'applicazione del precedente comma, gli interessati
debbono presentare domanda all'Opera nazionale orfani di guerra entro
il termine del 31 dicembre 1968.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 6 marzo 1968
SARAGAT
MORO
Visto, il Guardasigilli: REALE