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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Articolo unico.
Alla legge 9 gennaio 1951, n. 167, sul Consiglio superiore delle
forze armate, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti
variazioni:
L'articolo 4 e' sostituito dal seguente:
"Il Consiglio superiore delle forze armate e' articolato in tre
Sezioni: Consiglio superiore delle forze armate - Sezione Esercito,
Consiglio superiore delle forze armate - Sezione Marina, Consiglio
superiore delle forze armate - Sezione Aeronautica.
Il Consiglio superiore esamina in riunione plenaria le questioni
che interessano piu' di una forza armata e per Sezione quelle che
riguardano una sola forza armata. Peraltro, i progetti di contratti e
transazioni di cui al successivo articolo 11, lettera f), che
riguardano piu' forze armate ma per i quali sussiste, in relazione
all'oggetto, una specifica competenza tecnica ovvero, in mancanza, un
prevalente interesse di una di esse sono esaminati, per designazione
del presidente del Consiglio superiore, dalla corrispondente Sezione
del Consiglio, integrata per ciascuna delle altre forze armate
interessate all'atto da un membro, ordinario o straordinario, con
diritto a voto designato dal rispettivo presidente di Sezione".
All'articolo 5, dopo il primo comma, e' aggiunto il seguente:
"Non possono far parte del Consiglio superiore, quali membri
ordinari, gli ufficiali generali e ammiragli collocati in
soprannumero agli organici, ai sensi dell'articolo 192 della legge 12
novembre 1955, n. 1137, quando abbiano sede di servizio fuori del
territorio nazionale".
Il secondo comma dell'articolo 7 e' sostituito dal seguente:
"Il segretario generale del Ministero della difesa, o il suo
rappresentante, il procuratore generale militare, i direttori
generali che sopraintendono ad attivita' comuni alle tre forze
armate, il consigliere di Stato e l'avvocato dello Stato, od i loro
supplenti partecipano a ciascuna delle tre Sezioni".
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 8 marzo 1968
SARAGAT
MORO - TREMELLONI -
COLOMBO
Visto, il Guardasigilli: REALE