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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Le disposizioni della legge 11 dicembre 1952, n. 2529, e successive
modificazioni, concernenti l'autorizzazione all'Azienda di Stato per
i servizi telefonici a provvedere all'impianto di collegamenti
telefonici e a concorrere alla spesa per gli impianti di collegamenti
telefonici nei capoluoghi di comune di nuova istituzione, sono
prorogate fino a tutto il 1970, con le aggiunte e varianti di cui ai
seguenti articoli.