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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
L'articolo 2 della legge 20 dicembre 1932, n. 1849, e' sostituito
dal seguente:
"Art. 2. - Le servitu' indicate nell'articolo 1 possono consistere:
a) nel divieto temporaneo di transito o di sosta di persone,
animali, veicoli;
b) nel divieto di aprire strade, scavare fossi o canali aventi
sezione superiore a metri quadrati 0,1, fare elevazioni di terra o
altre materie, aprire o esercitare cave di qualunque specie o altri
vani, impiantare linee elettriche e cavi telefonici, condotte di
acqua, di gas o liquidi infiammabili, fare determinate piantagioni o
determinate operazioni campestri, tenere depositi di materie
infiammabili, installare o esercitare macchinari o apparati
elettrici, tenere fucine o altri impianti provvisti di focolare, con
o senza fumaiolo;
c) nel divieto di fabbricare muri o edifici, di sopraelevare
quelli esistenti o di adoperare nella costruzione alcuni materiali.
Ai proprietari degli immobili colpiti dalle servitu' previste nel
presente articolo spetta, per la durata del vincolo, un indennizzo
annuo rapportato al reddito dominicale ed agrario dei terreni e al
reddito dei fabbricati, quali valutati ai fini dell'imposta
complementare progressiva.
Tale indennizzo e' stabilito in un quinto dei predetti redditi per
la servitu' di cui alla lettera a), in un quarto per la servitu' di
cui alle lettere b) e c), in un terzo in caso di concorso di servitu'
di due o piu' lettere".